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La Trasparenza MCC riguarda la trasparenza dei prezzi di mercato dei crediti concessi dalle banche, introdotta dal Medio Credito Centrale (MCC) in Italia.
Questo sistema è stato sviluppato per migliorare la chiarezza e l’accessibilità delle informazioni sui finanziamenti garantiti dallo Stato, come quelli del Fondo di Garanzia per le PMI. L’obiettivo è rendere più semplice per le imprese comprendere i costi effettivi dei finanziamenti, confrontare le offerte e prendere decisioni informate.
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d’Italia 29.7.2009, e come da modifica ex Gazzetta Ufficiale 29.07.2015)
L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti dall’altra. Un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato. Si tratta inoltre di un sistema “stragiudiziale” perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario. L’ABF è un organismo autonomo e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.
La Banca d’Italia divulga i tassi effettivi globali medi (TEGM) rilevati ai sensi della Legge n. 108/96 e i valori medi dei compensi di mediazione.
I TEGM sono segnalati dagli intermediari alla Banca d’Italia tenendo conto delle Istruzioni per la rilevazione1 e dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia. I tassi segnalati, corretti per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria, costituiscono la base per il calcolo dei tassi soglia, oltre i quali gli interessi sono considerati usurari.
I reclami vanno inviati a GR Advice Srl, nella sede di Via Tobruk 2, 25015 Desenzano del Garda (BS), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Il Responsabile dell’Ufficio Reclami è la Signora Cristina Gallinari. I clienti possono adire all’ABF solo ed esclusivamente per le controversie sorte tra il cliente e la banca/l’intermediario finanziario erogante il credito. Il consumatore non può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio, poiché quest’ultimo non può essere considerato legittimato passivo autonomo dinanzi all’ABF per controversie sorte con il cliente, sulla base di quanto previsto dall’art. 128bis in combinato disposto con l’art.115 del TUB.
Il reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante posta ordinaria o posta raccomandata a.r. a Gr Advice Srl – Direzione – Ufficio Reclami Via Tobruk 2, 25015 Desenzano del Garda (BS), o via mail ordinaria all’indirizzo info@gradvice.it o via Pec all’indirizzo gradvice@postatelematica.com.